Fideiussione Omnibus
La Fideiussione Omnibus
E’ una tipologia particolare di fideiussione che vede come beneficiario un istituto di credito.
Nella fideiussione omnibus esistono due clausole che la caratterizzano come tale.
La prima si definisce “a richiesta diretta”, e rende noto che il pagamento dei debiti coperti dal fideiussore può avvenire in ogni momento e per qualunque importo a fronte di nient’altro che una semplice richiesta scritta da parte dell’istituto di credito.
La seconda clausola, che è quella che più caratterizza questo tipo di fideiussione, si chiama “estensiva” ed è il motivo per cui la fideiussione omnibus è così impegnativa da parte del fideiussore.
Questa clausola infatti prevede che la copertura del debito si estenda fino a che vi sia la necessità, senza limite di tempo quindi e, almeno fino al 1992, senza alcun limite economico.
E’ proprio dal 1992 che la legge prevede un limite massimo di somme garantite, seppur mantenendo l’imprecisabilità del tempo, per l’impegno del fideiussore nei confronti della banca.
Ecco che quindi, la sua garanzia, nonostante il massimale imposto e reso noto attraverso la stipula del contratto di fideiussione, diventa a qualunque debito, a qualunque titolo, il cliente garantito abbia o vada ad assumere nei confronti della banca.
Nel momento in cui il fideiussore, dopo aver prestato una “fideiussione omnibus”, decida di estinguere la fideiussione, cioè di recedere da tale contratto, la legge assicura la possibilità di farlo attraverso l’invio della richiesta di recessione tramite raccomandata.
Anche in questo caso comunque, nonostante la recessione abbia valenza effettiva a partire dal momento in cui la Banca riceve detta raccomandata, il garante resta obbligato nei suoi confronti, anche se ovviamente in maniera minore.
Infatti il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento su indicato.
Sono comprese entro questa definizione la libera scelta della banca di revocare l’apertura di credito di cui il debitore godeva o meno, poggiando quest’ultimo proprio sulla garanzia di cui si chiede revoca.
In ogni caso il fideiussore resterà impegnato anche per il pagamento di eventuali interessi di mora, la copertura di assegni già emessi ed ancora in circolazione.
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