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Fideiussione Assicurativa

La Fideiussione Assicurativa

La polizza fideiussoria può  definirsi come il documento contrattuale rilasciato dall’assicuratore nel quale è contenuta la sua promessa di pagamento al terzo beneficiario.

Il soggetto assicurazione è infatti il fideiussore che tutela con la propria firma, l’apertura del credito nei confronti del suo cliente.

Insieme a quelle bancarie, le fideiussioni assicurative sono tra i prodotti più apprezzati e richiesti sia dai creditori che dai soggetti che contraggono presiti o finanziamenti. E’ bene notare che comunque questo contratto non è a pieno titolo inseribile nell’elenco dei contratti assicurativi propriamente detti.

La polizza fideiussoria non prevede l’erogazione da parte della compagnia assicurativa di una somma al creditore per cui garantisce, ma soltanto un impegno ad erogarla in caso di insolvenza da parte del debitore.

L’impegno deve essere portato a termine “a prima richiesta” ovvero nell’immediato, nel momento in cui il creditore lo reclami, e senza possibilità di rivalsa.

Ecco perché è definibile a tutti gli affetti una promessa di pagamento, che diventa perseguibile soltanto in condizioni precise che, se in essere, richiedono che la compagnia assuma, giuridicamente parlando, il posto del debitore, entro i termini pecuniari stabiliti. In questo caso la compagnia reclamerà la rivalsa sul suo cliente debitore, per recuperare il denaro versato in qualità di fideiussore.

La fideiussione assicurativa è detta anche polizza fideiussoria si differenzia da quella bancaria per la mancata necessità di congelare obbligazioni per richiesta dell’istituto di credito.

Infatti, a differenza della fideiussione bancaria che prevede l’impegno di un conto corrente, di obbligazioni e altro tipo di “congelamento” dei fondi, quelle assicurative risultano più agili, più veloci da concedere e spesso richiedono meno garanzie documentate. Anche l’iter burocratico richiede solitamente tempi meno lunghi, con risparmio di energia e spese da parte di chi la contrae.

In qualità di commissione per il servizio prestato con la propria firma la compagnia assicurativa può richiedere il versamento di un premio, unico o dilazionato, che verrà erogato come pagamento dal debitore/protetto/cliente della compagnia. Tale somma non è rimborsabile in caso di mancata erogazione di denaro da parte della compagnia.

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